Art. 11.
(Qualifica giuridica del personale
di polizia locale).

      1. Al personale che svolge servizio di polizia municipale o provinciale è attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

          a) godimento dei diritti civili e politici;

          b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza al servizio militare ai sensi della normativa vigente in materia;

          c) non avere subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

          d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia nazionale o locale, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

      2. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo.

 

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      3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.
      4. Il sindaco o il presidente della provincia comunicano al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.
      5. La regione prevede e disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale, da tenere entro il termine del periodo di prova.